SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEGLI UTENTI TRASGRESSORI - IMPORTI VALIDI DAL 01/11/2019 (aggiornamento al 01/11/2019)
La violazione degli obblighi indicati all'art. 37, comma 1 L.R.n. 25/1998 e successive modificazioni comporta le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da euro 50,00 ad euro 300,00
- oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore - per il trasporto urbano
- oltre al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere - per il trasporto extraurbano
- oltre ad eventuali accessori di legge.
Sono, inoltre, punite con sanzioni amministrative pecuniarie anche le violazioni degli artt.li 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 753/1980.
In caso di abbonamento nominativo dimenticato è sufficiente presentare l'abbonamento (Tessera + tagliando) entro 15 giorni dalla data di contestazione (per i maggiorenni) e/o notifica (per i minorenni) del verbale presso gli uffici di ATV in Verona, Piazza R. Simoni n. 12 o Piazzale XXV Aprile, in Garda - Corso Italia 62 ed in Legnago - via dei Tigli 1, o invio tramite fax (045 8057800) o via mail all'indirizzo atv@atv.verona.it, o via pec all'indirizzo protocollo.atv@pec.it purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione (art. 37, comma 3 L.R. n.25/1998).
a) pagamento immediato (solo per maggiorenni) nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione della sanzione nella misura minima pari ad euro 50,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata;
b) entro 5 giorni dalla data di contestazione immediata (per maggiorenni) e/o notifica del verbale (per minorenni): sanzione nella misura minima pari ad euro 50,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata e delle eventuali spese di notifica;
c) dopo 5 giorni (15 per abbonamento dimenticato) ed entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata (per i maggiorenni) e/o notifica del verbale (per i minorenni): sanzione nella misura ridotta pari ad euro 100,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998 e art. 16 della Legge n. 689/1981), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata, delle spese di notifica se dovute e di procedimento quantificate in euro 7,00.
I pagamenti possono essere
effettuati:
ON LINE, DA QUESTO PORTALE WEB
Tramite carta di credito e Pago PA
PRESSO GLI UFFICI DI ATV
> Verona,
Piazza R. Simoni n. 12 o Piazzale XXV Aprile (Stazione Porta Nuova)
>
Garda - Corso Italia 62
>
Legnago - via dei Tigli 1
RICORSO VERSO LA SANZIONE
Ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Sindaco del Comune territorialmente competente per i servizi urbani - con raccomandata o via pec all'indirizzo polizia.municipale@pec.comune.verona.it o Provincia di Verona - Servizio trasporti per i servizi extraurbani - con raccomandata o via pec all'indirizzo trasporti.provincia.vr@pecveneto.it ) scritti e documenti, in carta libera e possono chiedere di essere sentiti.
MANCATO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine di sessanta giorni, il presente verbale sarà trasmesso all'autorità competente per la procedura di riscossione delle somme dovute, maggiorate delle spese di riscossione previste dalla normativa vigente.
Gli interessati possono ottenere informazioni circa la propria posizione sanzionatoria presso gli uffici di ATV in Verona, Piazza R. Simoni n. 12 o Piazzale XXV Aprile, in Garda - Corso Italia 62 ed in Legnago - via dei Tigli 1, o tramite fax (045 8057800) o via mail all'indirizzo atv@atv.verona.it, o via pec all'indirizzo protocollo.atv@pec.it.
Ulteriori sanzioni previste dal D.P.R. n. 753/1980:
1) art. 17: inosservanza di disposizioni ATV inerenti la regolarità, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio: da € 7,00 a € 23,00;
2) art. 19: accesso nelle aree riservate e nei veicoli in sosta (esclusi i casi previsti dall'art. 20): da € 10,00 a € 30,00;
3) art. 20: inosservanza delle disposizioni aziendali inerenti alle aree e locali aperti al pubblico: da € 3,00 a € 10,00;
4) art. 22: occupazione/simulazione di occupazione di posti a sedere; da € 3,00 a € 10,00;
5) art. 24: cessione di titolo di viaggio: da € 3,00 a € 10,00;
6) art. 24: vendita di biglietti non autorizzata: da € 7,00 a € 23,00;
7) art. 26: azionamento dispositivi d'emergenza: da € 258,00 a € 1.549,00;
8) art. 27: lancio di oggetto dal bus: da € 5,00 a € 15,00;
9) art. 28: violazione del divieto di fumare: da € 2,00 a € 7,00;
10) art. 29: danneggiamento di arredi, mozzi, ecc.: da € 7,00 a € 23,00.