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Sanzioni

In caso di mancanza del titolo di viaggio

La violazione degli obblighi indicati all'art.37, comma 1 L.R. n.25 /1998 e successive modificazioni comporta la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria, oltre al pagamento della tariffa del biglietto.
Il pagamento della sanzione può essere effettuato in misura prefissata nei seguenti casi:

Minorenni / incapaci:
a) Abbonamento nominativo dimenticato: presentazione entro 10 giorni dalla data di notifica del verbale, presso gli uffici ATV in Verona, Piazza R. Simoni, 12 o Piazzale XXV Aprile, dell'abbonamento nominativo purchè il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione (art. 37, comma 4 L.R. n.25/1998). Pagamento di eventuali spese di notifica pari a € 6,60; Trascorsi 10 giorni, vedi punto d).

b) titolo cartace (trasbordo), borsellino elettronico (trasbordo) o abbonamento (sempre) non convalidati all'inzio della singola tratta del viaggio: pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, sanzione pari a €6,00 oltre alle eventuali spese di notifica pari a €6,60.

c) Pagamento nella misura minima entro cinque giorni dalla data di notifica del verbale: sanzione pari a 40 volte la tariffa ordinaria (art. 39 L.R. n.25/1998) oltre al pagamento della tariffa del biglietto e delle eventuali spese di notifica pari a € 6,60; Trascorsi cinque giorni vedi punto d)

d) Pagamento in misura ridotta dopo cinque giorni ed entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale: sanzione pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (art. 39 L.R. n.25/1998 e art. 16 della Legge n. 689/1981), oltre al pagamento della tariffa del biglietto, delle spese di procedimento pari a € 7,00 e delle eventuali spese di notifica pari a € 6,60.

Importo attuale delle sanzioni
(escluse la tariffa del biglietto e le spese di notifica e di procedimento sopra specificate)
Punto b) € 6,00
Punto c) € 52,00
Punto d) € 65,00

Maggiorenni:
a) abbonamento nominativo dimenticato:
presentazione presso gli uffici di ATV in Piazza R. Simoni n.12 o Piazzale XXV Aprile, entro 10 giorni dalla data del verbale, dell'abbonamento nominativo purchè il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione (art. 37, comma 4 L.R. n.25/1998); Trascorsi cinque giorni vedi punto d);

b) titolo cartaceo (trasbordo), borsellino elettronico (trasbordo) o abbonamento (sempre) non convalidati all'inizio della singola tratta del viaggio: pagamento entro 60 giorni dalla contestazione, sanzione pari a €6,00;

c) pagamento nella misura minima nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni: sanzione pari a 40 volte la tariffa ordinaria, oltre al pagamento della tariffa del biglietto (art. 39 L.R. n.25 /1998);

d) pagamento in misura ridotta dopo 5 giorni (10 giorni per l'abbonamento dimenticato) ed entro 60 giorni dalla contestazione: sanzione pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (art. 39 L.R. n.25/1998 e art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689), oltre al pagamento della tariffa del biglietto e delle spese di procedimento pari a € 7.00.

Importo delle sanzioni
(escluse la tariffa del biglietto e delle spese di procedimento)

Punto b) € 6,00
Punto c) € 52,00
Punto d) € 65,00


I pagamenti di cui sopra possono essere effettuati presso gli uffici di ATV SRL in Verona, Piazza R. Simoni, 12 o Piazzale XXV Aprile, oppure versando l'importo tramite il C/C Postale n.79125407 intestato a: ATV SRL Verona, nel quale deve essere riportato il numero del presente verbale.

Regione Lombardia
La Regione Lombardia prevede una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto di corsa semplice di classe minima più la tariffa ordinaria.
Il pagamento può avvenire contestualmente all'accertamento dei fatti con effetto pienamente liberatorio.
I pagamenti possono anche essere effettuai presso gli uffici di ATV SRL.

RICORSO CONTRO LA SANZIONE

Ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Sindaco del Comune territorialmente competente per i servizi urbani; Provincia di Verona - Servizio trasporti per i servizi extraurbani) scritti difensivi e documenti, in carta libera, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Attenzione!
Qualora il pagamento non venga effettuato nel termine di sessanta giorni, il presente verbale sarà trasmesso all'autorità competente per la procedura di riscossione delle somme dovute, maggiorate delle spese di riscossione previste dalla normativa vigente.